Cass. pen. n. 11525 del 12 novembre 1987
Testo massima n. 1
Il delitto di cui all'art. 610 c.p., il cui elemento soggettivo è il dolo specifico, si differenzia da quello di cui all'art. 612 c.p., punibile a titolo di dolo generico, proprio per il contenuto della minaccia e la sua strumentalizzazione; la minaccia, cioè, deve raggiungere una intensità di contenuto da apparire idonea al fine propostosi dall'agente e deve essere usata per costringere il soggetto passivo a tenere il comportamento alternativamente richiesto nel primo comma di detto articolo. Ne consegue che risponde di violenza privata e non di minacce colui il quale minacci la vittima costringendola a non uscire di casa al fine sia di farla restare nella abitazione che di tollerare le sue intemperanze.