Cass. civ. n. 24251 del 10 settembre 2024

Testo massima n. 1


CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Provvedimento di apertura della procedura - Estensione delle limitazioni previste per l'interdetto - Condizioni.


Il provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno, nella parte in cui estende al beneficiario le limitazioni previste per l'interdetto e l'inabilitato, deve essere sorretto da una specifica motivazione che giustifichi la ragione per la quale si comprime la sfera di autodeterminazione del soggetto e la misura di detta limitazione; inoltre, laddove il provvedimento disattenda le indicazioni del beneficiario, lo stesso deve fondarsi non soltanto sul rigoroso accertamento che la persona non sia capace di gestire in modo appropriato i propri interessi e di assumere decisioni adeguatamente protettive, ma anche sulla preventiva valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di supporto e non limitativi della capacità, in modo da proteggere gli interessi della persona senza mortificarla, preservandone la dignità, giacché solo ove questo non sia possibile può farsi luogo alla compressione della sua capacità.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10483 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 404 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 407 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 408 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 410 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 414