Cass. pen. n. 3234 del 25 marzo 1982
Testo massima n. 1
Il reato di minaccia deve considerarsi reato formale di pericolo e, come tale, non postula l'intimidazione effettiva del soggetto passivo, essendo sufficiente che il male minacciato, in relazione alle concrete circostanze di fatto, sia tale potenzialmente da incutere timore e da incidere nella sfera di libertà psichica del soggetto passivo.