14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7571 del 11 giugno 1999
Posted at 20:22h
in Massimario
Testo massima n. 1
Per la sussistenza del delitto di minaccia non è sufficiente la prospettazione di un male futuro, essendo altresì necessario che il verificarsi del detto male dipenda dalla volontà dell’agente. [ Nella fattispecie, la Corte ha escluso che potesse ravvisarsi minaccia nelle parole dell’imputato, il quale si era limitato ad affermare che il figlio aveva problemi psichici e che aveva «preso una fissazione» per la persona offesa, contro la quale avrebbe anche potuto puntare un coltello ].
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