14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5593 del 12 maggio 2000
Testo massima n. 1
Il delitto di violenza privata si consuma ogni qual volta l’autore con la violenza o con la minaccia lede il diritto del soggetto passivo di autodeterminarsi liberamente, costringendolo a fare, tollerare od omettere qualcosa. Al contrario della minaccia che ha natura formale, la violenza privata è un reato di danno, nel quale la condotta sanzionata si realizza con la coartazione della volontà altrui e l’evento lesivo si concretizza nel comportamento coartato di colui che l’ha subita. [ Fattispecie di violenza privata per minaccia consapevole di danno ingiusto — sospensione di lavori edili e spese dei giudizi amministrativi — per arbitrario esercizio dei poteri del sindaco ].
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