14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7511 del 27 giugno 2000
Testo massima n. 1
Perché si perfezioni il delitto di minaccia è necessario che l’agente prospetti un male ingiusto che, quand’anche non proveniente da lui, dipenda dalla sua volontà. Difatti, poiché l’evento da cui dipende l’esistenza del reato consiste nel turbamento della psiche del destinatario, che si realizza con la stessa rappresentazione del male futuro, il nesso tra la condotta e l’evento dipende proprio dalla disponibilità di quel male da parte di chi lo prospetta. [ Nella fattispecie la Corte, annullando senza rinvio perché il fatto non sussiste, ha ritenuto che, alla stregua del principio enunciato, non configurasse il reato la frase pronunciata dal ricorrente «se tu ti prendi la casa i miei clienti, che hanno un fucile, ti sparano» ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]