Cass. pen. n. 36353 del 22 settembre 2003

Testo massima n. 1


Ai fini della configurazione del delitto di minaccia non occorre che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, essendo solo necessario che questa sia venuta a conoscenza anche tramite altre persone, a condizione che ciò avvenga in un contesto per il quale si ritenga che l'agente abbia avuto la volontà di produrre l'effetto intimidatorio. (Fattispecie in cui la minaccia sia stata pronunciata a persona legata al soggetto passivo di relazioni di amicizia e lavoro).

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