14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7499 del 30 luglio 1982
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il delitto previsto dall’art. 611 c.p. si consuma nel momento stesso della minaccia o violenza esercitata al fine di costringere o determinare altri a commettere un reato. A differenza dell’istigazione non interessa che il reato-fine venga poi commesso o non possa commettersi immediatamente, ovvero sia subordinato ad un termine o ad una condizione. L’impossibilità del delitto per inidoneità dell’azione va esaminata pertanto in relazione all’ipotesi tipica di cui all’art. 611 c.p. e non al reato-fine.
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