Cass. pen. n. 4131 del 21 marzo 1990

Testo massima n. 1


Il delitto previsto dall'art. 611 c.p. (violenza o minaccia per costringere a commettere un reato) è reato di pericolo che si consuma nel momento stesso dell'uso della violenza o della minaccia, indipendentemente dal realizzarsi del reato-fine. Se, però quest'ultimo reato poi si realizza, per effetto dell'azione o della compartecipazione del soggetto passivo della coazione, anche tale soggetto ne risponde in base alle norme sul concorso nel reato, a meno che non sia configurabile a suo favore una causa di esclusione della punibilità, come ad esempio quelle previste dagli artt. 46, 54, 86 c.p. (costringimento fisico, stato di necessità, determinazione dello stato di incapacità).

Normativa correlata