Cass. pen. n. 5762 del 16 giugno 1983
Testo massima n. 1
Il testimone mantiene la qualifica di pubblico ufficiale fin quando il processo non si è definitivamente esaurito, ed anche dopo aver egli già deposto è pertanto ipotizzabile il reato di violenza o minaccia in suo danno, previsto dall'art. 611 c.p.