Cass. civ. n. 921 del 22 marzo 1969

Sezione Unite

Testo massima n. 1


La costituzione in giudizio dell'attore ha luogo con il deposito in cancelleria della nota di iscrizione della causa a ruolo, dell'atto di citazione e del mandato.

Testo massima n. 2


La prova della qualità di erede legittimo può essere data mediante atto di notorietà.