Cass. civ. n. 921 del 22 marzo 1969
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
La costituzione in giudizio dell'attore ha luogo con il deposito in cancelleria della nota di iscrizione della causa a ruolo, dell'atto di citazione e del mandato.
Testo massima n. 2
La prova della qualità di erede legittimo può essere data mediante atto di notorietà.