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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12446 del 1 dicembre 2000

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12446 del 1 dicembre 2000

Testo massima n. 1

La condotta vietata dall’art. 609 bis c.p. [ violenza sessuale ] ricomprende, se connotata da costrizione [ violenza, minaccia o abuso di autorità ], sostituzione ingannevole di persona ovvero abuso di condizione di inferiorità fisica o psichica, qualsiasi atto – anche se non esplicato attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo – che sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell’individuo attraverso l’eccitazione o il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente, atteso che il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma ricomprendere anche quelle ritenute dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica ed antropologica-sociologica erogene, ovvero tali da dimostrare l’istinto sessuale.

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