14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 44246 del 5 dicembre 2005
Testo massima n. 1
In tema di violenza sessuale, la nozione di atti sessuali è la risultante della somma dei concetti di congiunzione carnale ed atti di libidine, previsti dalle previgenti fattispecie di violenza carnale ed atti di libidine violenti, per cui essa viene a comprendere tutti gli atti che, secondo il senso comune e l’elaborazione giurisprudenziale, esprimono l’impulso sessuale dell’agente con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo. Devono pertanto essere inclusi i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica. [ Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che anche i toccamenti delle parti intime o, più in generale, erogene, effettuati sopra i vestiti e gli abbracci accompagnati da toccamenti di parti del corpo della vittima, integrano gli elementi del delitto di cui all’art. 609 bis c.p. ].
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