Cass. pen. n. 21167 del 20 giugno 2006

Testo massima n. 1


In materia di reati sessuali non è affetta da indeterminatezza la nozione di atti sessuali di cui all'art. 609 bis c.p., la quale — interpretata alla luce della libertà sessuale, interesse protetto dalla fattispecie — comprende tutti quegli atti indirizzati verso zone erogene della vittima e quindi anche i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime anche sopra i vestiti, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale dell'autore.