14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 36758 del 25 settembre 2003
Testo massima n. 1
In tema di violenza sessuale, deve ritenersi «atto sessuale», previsto dall’art. 609 bis c.p., oltre al coito di qualsiasi natura, ogni atto diretto ed idoneo a compromettere la libertà della persona attraverso l’eccitazione o il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente. Ne consegue che per la configurabilità del reato occorre la contestuale presenza di un requisito soggettivo, consistente nel fine di concupiscenza [ ravvisabile anche nel caso in cui l’agente non ottenga il soddisfacimento sessuale ], e di un requisito oggettivo, consistente nella concreta idoneità della condotta a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale e a suscitare o soddisfare la brama sessuale dell’agente [ in applicazione di tale principio la Corte ha ravvisato il suddetto reato nella condotta dell’agente consistita in toccamenti e palpeggiamenti in zone erogene della vittima non consenziente, in quanto invasiva dell’altrui sfera sessuale e motivata da finalità di libidine ].
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