Cass. pen. n. 32971 del 7 settembre 2005
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 609 bis, comma secondo, c.p. (induzione all'atto sessuale con abuso delle condizioni di inferiorità della persona offesa), non è necessario che l'induzione determini un inganno della vittima, essendo sufficiente che questa venga spinta verso l'atto sessuale, anche a seguito di un opera di persuasione sottile o subdola che convinca il soggetto a compiere o subire l'atto sessuale.