14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10371 del 18 maggio 2005
Posted at 16:22h
in Massimario
Testo massima n. 1
La servitú di passaggio costituita in sede di formazione dei lotti e di conseguente vendita all’asta per parti divise dell’immobile unitariamente acquisito all’attivo fallimentare è di natura volontaria e non già coattiva, sicché la cessazione dell’interclusione del fondo non comporta la soppressione della servitù.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]