14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5646 del 16 maggio 2000
Testo massima n. 1
In tema di violenza sessuale, stante il carattere indefinito e discrezionale della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 609 bis, è necessario fare riferimento a criteri normativi certi quali gli elementi menzionati dall’art. 133 c.p. ed all’oggettiva minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato. Pertanto, assumono particolare importanza la «qualità» dell’atto compiuto più che la «quantità» di violenza fisica, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di quest’ultima, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, l’entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici più che l’avvenuta penetrazione corporale.
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Testo massima n. 1
L’attenuante di cui all’art. 609, comma 3, c.p. non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato e, quindi, assume particolare importanza la qualità dell’atto compiuto più che la quantità di violenza fisica. Ovvero assumono rilievo il grado di coartazione esercitato sulla vittima e le condizioni, fisiche e mentali, di quest’ultima, le caratteristiche psicologiche, valutate in relazione all’età, l’entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici. [ Nella specie la Corte ha escluso l’attenuante in questione in caso di violenza su minore infraquattordicenne anche se non si era realizzata la penetrazione ].
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