Cass. civ. n. 12037 del 17 maggio 2010

Testo massima n. 1


La causa estintiva della servitù di passaggio, prevista dall'art. 1055 c.c. per il caso di cessazione dell'interclusione del fondo dominante, opera con riguardo ad ogni servitù che si ricolleghi ai presupposti del passaggio coattivo, secondo il disposto dell'art. 1051 c.c., anche se sia stata convenzionalmente costituita.

Normativa correlata