14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8564 del 20 luglio 1996
Testo massima n. 1
La fattispecie di reato di atti di libidine violenti, di cui all’art. 521 c.p., contestata in danno di minore degli anni quattordici, è ora regolata dagli artt. 3 e 4 legge 15 febbraio 1996, n. 66, che ha rispettivamente introdotto gli artt. 609 bis e 609 ter c.p., con i quali le ipotesi di violenza carnale e di atti di libidine sono stati unificati in un’unica figura di reato: più precisamente detta fattispecie è regolata dal combinato disposto di cui agli artt. 609 bis e 609 ter n. 1 [ violenza sessuale aggravata nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici ]. Poiché il trattamento sanzionatorio per la nuova figura di reato è molto più grave [ reclusione da sei a dodici anni, a fronte di una reclusione da due a sei anni e otto mesi ], a norma del terzo comma dell’art. 2 c.p. si deve applicare la disposizione più favorevole dell’art. 521 c.p. ora abrogata. Analogamente per la fattispecie di cui all’art. 519, secondo comma n. 2 c.p. — congiunzione carnale abusiva contro minore degli anni sedici — che è ora regolata dall’art. 609 bis n. 1 c.p.: poiché la pena edittale prevista da quest’ultima norma è più grave di quella prevista dalla norma precedente [ reclusione da cinque a dieci anni, a fronte di una reclusione da tre a dieci anni ], ai sensi del predetto terzo comma dell’art. 2 c.p., si deve applicare quella ora abrogata dell’art. 519 c.p. [ La S.C. ha osservato che per entrambe le fattispecie il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge n. 66 del 1966 diverrebbe più favorevole solo nel caso — non ricorrente nella specie — in cui il giudice ritenesse i fatti di «minore gravità», essendo allora applicabile una diminuzione sino a due terzi della pena base [ ultimo comma dell’art. 609 bis c.p. ].
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