14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2561 del 31 luglio 1996
Testo massima n. 1
In tema di atti di violenza sessuale in danno di minori, non può ritenersi più favorevole al reo la disciplina introdotta con l’art. 4 legge 15 febbraio 1996, n. 66 rispetto a quella di cui al previgente art. 521 c.p. se la pena inflitta in concreto non è quella minima prevista da quest’ultima norma, mentre è tale [ più favorevole al reo ] se la pena sia stata inflitta nel minimo edittale, potendo essere ritenuta prevalente, ove applicabile, l’attenuante della minore gravità di cui all’art. 609 bis c.p. introdotto con l’art. 3 legge 15 febbraio 1996, n. 66. [ Questione esaminata d’ufficio in occasione di dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell’imputato ].
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