14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4114 del 8 maggio 1997
Testo massima n. 1
L’art. 2 c.p. che regola la successione nel tempo della legge penale, riguarda quelle norme che definiscono la natura sostanziale e circostanziale del reato, comprese quelle norme extrapenali richiamate espressamente ad integrazione della fattispecie incriminatrice nonché le leggi costituenti indispensabile presupposto o comunque concorrenti ad individuare il contenuto sostanziale del precetto. Esula da tale normativa la successione di atti o fatti amministrativi che, senza modificare la norma incriminatrice o comunque su di essa influire, agiscano sugli elementi di fatto — modificandoli — sì da non renderli più sussumibili sotto l’astratta fattispecie normativa. [ Fattispecie in tema di rigetto di eccepita inapplicabilità dell’art. 468 c.p., alla contraffazione dei sigilli posti sulla calotta del contatore elettrico per non essere più l’Enel, a seguito della legge n. 395 del 1992, ente pubblico economico ].
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Testo massima n. 1
Se la congiunzione carnale avvenuta prima dell’entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996, n. 66 siasi verificata con persona malata di mente [ nella specie: schizofrenica ] oppure menomata psichicamente o fisicamente mediante induzione all’atto sessuale del soggetto passivo con abuso della condizione d’inferiorità, deve considerarsi più favorevole la norma attuale di cui all’art. 609 bis c.p. rispetto al previgente art. 519 c.p., poiché essa ha introdotto elementi di qualificazione della condotta [ induzione ed abuso ] non previsti dalla precedente disciplina con la quale era presunta in via assoluta la colpevolezza di chi si congiungeva con malato di mente o in stato di menomazione. Se, invece, non siano ravvisabili i predetti elementi introdotti dall’art. 609 bis c.p. [ induzione ed abuso ] è applicabile la previgente normativa, poiché il principio del favor rei di cui all’art. 2 c.p. è applicabile con riferimento alle diverse discipline che si succedono nel tempo intese nel complesso di ciascuna di esse, senza che possa tenersi conto di singole disposizioni più vantaggiose in ciascuna contenute.
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