14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12854 del 20 marzo 2003
Posted at 20:22h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di atti sessuali compiuti in danno di persona in condizioni di inferiorità psichica, la semplice mancanza di resistenza della parte offesa sia nella fase iniziale che durante lo svolgimento dell’atto, non preceduto o accompagnato da atti di violenza fisica o da minaccia, non può di per sé ritenersi inequivocamente sintomatica di quello stato di inferiorità psichica che, ai sensi dell’art. 609 bis, comma 2 n. 1 c.p., rende invalido il consenso.
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