14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 38261 del 17 ottobre 2007
Testo massima n. 1
In tema di violenza sessuale, la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale, in quanto è sufficiente ad integrarla la circostanza che il soggetto passivo versi in condizioni intellettive e spirituali di minore resistenza all’altrui opera di coazione psicologica o di suggestioni, anche se dovute ad un limitato processo evolutivo mentale e culturale, ma con esclusione di ogni causa propriamente morbosa. [ In motivazione la Corte, nell’enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che siffatte situazioni psichiche devono ritenersi idonee ad elidere comunque, in tutto o in parte, la capacità della vittima di esprimere un valido consenso, sì da impedirle di respingere efficacemente gli atti sessuali dell’agente ].
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