14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 20578 del 1 giugno 2010
Testo massima n. 1
Il reato di induzione a compiere o subire atti sessuali con l’inganno per essersi il reo sostituito ad altra persona [ art. 609 bis, comma secondo, n. 2, c.p. ] è integrato anche dalla falsa attribuzione di una qualifica professionale, rientrando quest’ultima nella nozione di sostituzione di persona di cui all’art. 609 bis c.p. [ Nella specie il ricorrente aveva convinto la vittima a sottoporsi ad una visita ginecologica “tantrica” qualificandosi come medico ginecologo, qualifica di cui non era in possesso ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]