Cass. pen. n. 28505 del 3 luglio 2003
Testo massima n. 1
Deve includersi nella nozione di atti sessuali il «palpeggiamento» delle natiche in quanto tale comportamento costituisce una effettiva e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima e, sebbene superficiale, integra una oggettiva manifestazione di sessualità.