Cass. pen. n. 2681 del 23 gennaio 2012

Testo massima n. 1


L'espressione "abuso di autorità" che costituisce, unitamente alla "violenza" o alla "minaccia", una delle modalità di consumazione del reato previsto dall'art. 609 bis, c.p. non include la violenza sessuale commessa abusando della potestà di genitore o di altra potestà privata. (In motivazione la Corte, nell'escludere che possa intendersi per "autorità" ogni posizione sovraordinata pubblicistica o privatistica, ha precisato che, a ritenere diversamente, resterebbe inapplicabile l'art. 609 quater, comma secondo, c.p., che presuppone l'inapplicabilità delle ipotesi previste dall'art. 609 bis c.p., tra cui rientra, appunto, anche quella di ogni atto sessuale commesso con abuso di autorità).

Normativa correlata