14 Mag Corte costituzionale ordinanza n. 295 del 17 luglio 2000
Testo massima n. 1
È manifestamente inammissibile, in riferimento all’art. 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 609 bis c.p., nella parte in cui accomunando sotto un’unica previsione fatti che prima integravano i distinti reati di violenza carnale e di atti di libidine violenti e unificando le condotte incriminate mediante la locuzione «atti sessuali», senza ulteriore descrizione o definizione, difetterebbe di determinatezza, non essendo rinvenibile nel linguaggio corrente e nella letteratura scientifica una nozione comunemente e univocamente accettata di atto sessuale.
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