Cass. pen. n. 24064 del 07 marzo 2024

Testo massima n. 1


PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO - Carte "postepay" o analoghi strumenti di pagamento - Sequestro probatorio - Esclusione - Ragioni - Eccezioni - Indicazione.


In tema di sequestro probatorio, le carte "postepay" e gli analoghi strumenti di pagamento elettronico sono privi, come il denaro, di una specifica connotazione identificativa e dimostrativa, anche nel caso in cui costituiscono corpo del reato, sicché, ove risultino accertati l'ammontare del conto ad essi relativo e la loro disponibilità in capo all'intestatario, non possono essere sottoposti a vincolo, salvo che nell'ipotesi in cui il supporto fisico possegga specifiche connotazioni identificative in relazione al fatto da provare.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 21122 del 2017

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253