14 Mag Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 9573 del 5 maggio 2014
Testo massima n. 1
La domanda proposta nei confronti del Ministero della difesa dagli eredi di un militare italiano, per il risarcimento dei danni conseguenti all’esposizione del proprio congiunto all’uranio impoverito e ad altre sostanze nocive nel corso della missione di pace in Kosovo, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo solo in relazione ai pregiudizi fatti valere “iure hereditatis”, giacché fondata su di una condotta dell’amministrazione che non presenta un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego; per contro, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda volta al ristoro dei danni subìti “iure proprio” dagli attori, atteso che l’art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel riservare al giudice amministrativo, oltre alle controversie relative ai rapporti di lavoro non contrattualizzati, anche i diritti patrimoniali connessi, sottintende la riferibilità degli stessi alle sole parti del rapporto di impiego e non anche a terzi.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]