Cass. pen. n. 24056 del 18 gennaio 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Art. 444, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. - Modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Reato paesaggistico - Applicabilità all'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi - Esclusione - Ragioni.


In tema di patteggiamento, il giudice, ove l'accordo sulla pena afferisca a un reato paesaggistico per il quale sia previsto, ex art. 181, comma 2, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordine di remissione in pristino dello stato dei luoghi, è tenuto ad impartirlo anche nel caso in cui esso non abbia formato oggetto di accordo, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria che, come tale, non rientra nello spettro applicativo di cui all'art. 444, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che limita alla confisca facoltativa e alle pene accessorie la possibilità, per le parti, di chiedere che l'una non sia ordinata o sia ordinata con riferimento a specifici beni o per un determinato importo e che le altre non siano applicate o lo siano per una durata determinata.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 47331 del 2007

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2020 num. 150 art. 25

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