Cass. civ. n. 6762 del 21 marzo 2014

Testo massima n. 1


Nell'ipotesi di richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per la determinazione del foro competente deve farsi riferimento non già al luogo ove si è verificato l'inadempimento, ma a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo, e ciò anche quando il convenuto contesti in radice l'esistenza della obbligazione stessa.