Cass. pen. n. 24049 del 05 marzo 2024

Testo massima n. 1


COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - Inammissibilità dell'istanza dichiarata dal giudice investito del processo - Abnormità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.


È abnorme l'ordinanza con la quale il giudice di merito dichiara inammissibile la richiesta di rimessione del processo proposta ai sensi dell'art. 45, cod. proc. pen., così esautorando la Corte di cassazione, alla quale è riservato in esclusiva ogni potere di valutazione al riguardo. (Fattispecie in cui il giudice aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione del processo per mancata esecuzione delle notifiche alle altre parti ai sensi dell'art. 46, comma 1, cod. proc. pen.). (Vedi: SU, n. 6925 del 1995,

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 18022 del 2004

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 46 CORTE COST.