14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5245 del 6 marzo 2014
Testo massima n. 1
I limiti oggettivi del giudicato possono estendersi oltre la “causa petendi” ed il “petitum” della domanda originaria sia quando la domanda riconvenzionale o l’eccezione del convenuto amplii l’oggetto del giudizio, sia quando una situazione giuridica sia comune a più cause tra le medesime parti, sicché la soluzione delle questioni di fatto o di diritto ad essa relative in una delle cause faccia stato nelle altre in cui quella rilevi. [ Nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha ritenuto che l’accertamento giudiziale dell’esistenza di un accordo transattivo in ordine alla remissione di un credito cambiario, intervenuto tra i debitori e un istituto bancario a definizione di una controversia, non potesse comprendere altre posizioni in sofferenza dei primi, oggetto di un distinto giudizio ].
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