Cass. civ. n. 9220 del 23 aprile 2014

Testo massima n. 1


Il recesso per giusta causa del prestatore d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2237, terzo comma, cod. civ., particolare applicazione del principio di buona fede oggettiva, va esercitato con modalità tali da evitare al cliente il pregiudizio dell'improvvisa rottura del rapporto, concedendogli il tempo di provvedere agli interessi sottesi al contratto.