14 Mag Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 2769 del 6 febbraio 2014
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in Massimario
Testo massima n. 1
Le disposizioni degli artt. 2229 e seguenti cod. civ., che disciplinano il contratto d’opera intellettuale, non escludono la legittimità di accordi di prestazione gratuita, né determinano una presunzione di onerosità, nemmeno “iuris tantum”.
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