14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3037 del 11 febbraio 2014
Testo massima n. 1
In tema di acquisti effettuati dal mandatario in nome proprio, il disposto dell’art. 1706, primo comma, cod. civ., deve essere coordinato, qualora si tratti di azioni di società con unico socio, con il combinato disposto dell’art. 2362, primo comma, cod. civ. e dell’art. 2448, primo comma, cod. civ. Ne consegue che il trasferimento della proprietà delle azioni di società con socio unico è inopponibile ai terzi, ove non sia stato pubblicato nel registro delle imprese, salvo che si provi che il terzo ne fosse comunque venuto a conoscenza [ Nella specie la S.C. ha affermato l’inopponibilità all’INPS – ai fini dell’esonero dall’obbligo di versamento dei contributi per la CIG – del trasferimento, in favore della Regione Valle d’Aosta, della proprietà delle azioni di società con unico socio per il cui acquisto l’ente territoriale aveva conferito mandato a società finanziaria regionale – di cui deteneva il settantacinque per cento del capitale – senza effettuare alcuna forma di pubblicità nel registro delle imprese ].
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