Cass. pen. n. 23934 del 11 aprile 2024
Testo massima n. 1
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Richiesta di sospensione con messa alla prova - Criteri di valutazione del giudice - Adeguatezza del programma - Risarcimento del danno "ove possibile" - Contenuto - Conseguenze - Rigetto per l'assenza di prova del risarcimento integrale - Illegittimità.
In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio sull'adeguatezza del programma dev'essere effettuato alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, cod. pen., tenendo conto non solo dell'idoneità a favorire il reinserimento sociale dell'imputato, ma anche dell'effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, attesa la previsione di un risarcimento del danno che, ove possibile, corrisponda al pregiudizio dal predetto recato alla vittima o sia, comunque, espressione del massimo sforzo sostenibile in base alle sue condizioni economiche, verificabili dal giudice ai sensi dell'art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., sicché è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio per la ritenuta assenza di prova del risarcimento integrale del danno.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 5
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.