14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8886 del 16 aprile 2014
Posted at 16:50h
in Massimario
Testo massima n. 1
Le “spese accessorie” della vendita, che l’art. 1475 cod. civ. pone a carico del compratore, sono quelle necessarie alla conclusione del contratto, non anche quelle relative ad attività prodromiche che non siano in rapporto di strumentalità e causalità rispetto a tale conclusione, sicché la spesa di redazione di un preliminare da parte di un professionista resta a carico del venditore che ne abbia conferito l’incarico.
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