Cass. civ. n. 13222 del 11 giugno 2014

Testo massima n. 1


Il contratto atipico col quale le parti si obblighino al trasferimento del mero possesso, disgiunto dal diritto, è nullo per impossibilità dell'oggetto, in quanto l'"animus possidendi", per la sua soggettività, può riferirsi solo al possessore attuale e non al possessore precedente.