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Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 5869 del 13 marzo 2014

Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 5869 del 13 marzo 2014

Testo massima n. 1

L’art. 1264 cod. civ. non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché la notificazione, che ha solo l’effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto, può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario.

Testo massima n. 2

In tema di condominio degli edifici, la presunzione legale di comunione di talune parti, stabilita dall’art. 1117 c.c., trova applicazione anche nel caso di cortile esistente tra più edifici limitrofi ma strutturalmente autonomi appartenenti a proprietari diversi, ove lo stesso sia destinato a dare aria, luce ed accesso a tutti i fabbricati che lo circondano.

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