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Cassazione civile Sez. VI-5 ordinanza n. 458 del 13 gennaio 2014

Cassazione civile Sez. VI-5 ordinanza n. 458 del 13 gennaio 2014

Testo massima n. 1

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l’emissione del ruolo straordinario con obbligo di pagamento immediato delle imposte iscritte, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è legittima quando sussiste fondato pericolo per la riscossione [ nella specie rappresentato dall’esistenza, alla data della formazione del ruolo, di provvedimento, valido ed efficace, di iscrizione di ipoteca legale sui beni di società assoggettata ad IRPEG, IRAP ed IVA in liquidazione ], senza che rilevi l’eventuale emissione di un avviso di accertamento di cui sia pendente il relativo giudizio di impugnazione.

Testo massima n. 2

La denominazione sociale, investendo la sua funzione distintiva la stessa soggettività della società di capitali, non può essere oggetto di autonoma circolazione, neppure insieme all’azienda, sia perché la cessione di quest’ultima non estingue la persona giuridica, la cui continuità ed identità è preservata proprio dal mantenimento della denominazione, sia perché l’art. 2567 cod. civ., in tema di denominazione sociale, non richiama l’art. 2565 cod. civ., dettato in tema di impresa individuale, secondo cui la ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda. [ In applicazione di tale principio è stata confermata la sentenza di merito che ha dichiarato l’illiceità dell’utilizzo del nome “Franco Tosi” da parte di alcune società acquirenti dell’azienda di una società di capitali avente tale denominazione ].

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