14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 992 del 20 gennaio 2014
Posted at 16:10h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’eccezione di “compensatio lucri cum damno” è finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell’illecito, del quale tener conto ai fini della liquidazione del risarcimento, e non mira, invece, a verificare l’esistenza di contrapposti crediti. Ne consegue che la relativa deduzione non integra una eccezione in senso stretto e non è soggetta alle relative preclusioni.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]