14 Mag Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 3627 del 17 febbraio 2014
Posted at 16:39h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il detentore autonomo, che proponga azione di reintegrazione del possesso, deve provare di aver esercitato in nome altrui il potere di fatto sulla cosa, dimostrando l’esistenza del titolo posto a base dell’allegata detenzione, senza che il giudice debba accertare la validità e l’efficacia di siffatto titolo, atteso che in materia possessoria non rileva mai la valutazione degli effetti negoziali di un atto.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]