14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6742 del 21 marzo 2014
Testo massima n. 1
Il decreto di espropriazione è idoneo a far acquisire la proprietà piena del bene, e ad escludere qualsiasi situazione, di diritto o di fatto con essa incompatibile, e qualora il precedente proprietario, o un soggetto diverso, continui ad esercitare sulla cosa attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, la notifica del decreto ne comporta la perdita dell'”animus possidendi”, conseguendone che, ai fini della configurabilità di un nuovo possesso ad “usucapionem”, è necessario un atto di “interversio possessionis”.
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