14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3091 del 11 febbraio 2014
Posted at 16:56h
in Massimario
Testo massima n. 1
In base al principio dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 cod. civ., i privati possono sottrarsi alla tipicità dei diritti reali su cose altrui, costituendo, invece della servitù prediale, un obbligo a vantaggio della persona indicata nell’atto, senza alcuna funzione di utilità fondiaria.
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