14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8084 del 7 aprile 2014
Testo massima n. 1
Il diritto di superficie si estingue per non uso, ai sensi dell’art. 954, ultimo comma, cod. civ., se entro il ventennio la costruzione non è edificata nella struttura essenziale, non essendo sufficiente la realizzazione di opere intermedie [ nella specie, pilastri in cemento armato e getti dei balconi ]; né la manutenzione di tali opere [ nella specie, pitturazione dei ferri dei pilastri ] interrompe la prescrizione, a tal fine occorrendo un avanzamento dell’attività edificatoria, che esprima il “facere” in cui si sostanzia il diritto di superficie.
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