14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2159 del 31 gennaio 2014
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in Massimario
Testo massima n. 1
La disposizione dell’art. 732 cod. civ., sulla prelazione del coerede, derogando al principio di libertà negoziale, non può essere estesa alle donazioni, nelle quali, peraltro, si manifesta l'”animus donandi”, espressione solidaristica della personalità.
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Testo massima n. 2
Le facoltà che l’art. 732 cod. civ. attribuisce al coerede sono disponibili, ma l’alienazione onerosa di una porzione della quota ereditaria, di per sé, non implica rinuncia alle stesse.
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