Cass. civ. n. 1015 del 8 febbraio 1996
Testo massima n. 1
Gli atti di tolleranza traendo origine dall'altri condiscendenza, da rapporti di familiarità, amicizia o buon vicinato, integrano un elemento di transitorietà e di saltuarietà, per cui in mancanza di una prova contraria specifica deve escludersi che sia stato esercitato per tolleranza il passaggio sul fondo altrui, praticato per parecchi anni.
Testo massima n. 2
Il divieto di imposizione coattiva della servitù sancito dall'art. 1051, comma 4 c.c. per le aree in esso descritte non preclude l'usucapione delle stesse.