14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 35843 del 18 settembre 2008
Testo massima n. 1
Il reato di percosse non è assorbito in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all’art. 392 c.p., con la conseguenza che l’assoluzione dal primo reato non può comportare automaticamente l’insussistenza anche di quest’ultimo. [ Nell’affermare tale principio, la Corte ha escluso che la condotta consistita nel mettere le mani in faccia ad una persona e strappargli la maglia configuri il reato di percosse, che richiede invece che l’azione violenta produca al soggetto passivo una sensazione fisica di dolore ]
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